A causa del Covid-19 i viaggi ed i pacchetti turistici sono stati annullati per la sopravvenuta impossibilità di realizzarli. Molti sono i dubbi e le critiche mosse verso il Decreto Cura Italia, in quanto una norma a tutela dei consumatori esisteva già: l’art. 41 Codice del Turismo e la direttiva UE n. 2302 del 2015.
La norma citata, infatti, prevedeva la facoltà di scelta del viaggiatore se accettare o meno il voucher o il rimborso in denaro. E’ stato subito detto che il meccanismo obbligatorio dei voucher da utilizzare entro un anno, così come stabilito dal Decreto Cura Italia, appare in contrasto con la normativa comunitaria.
Con la conversione del Decreto Cura Italia, cosa ha previsto il legislatore?
- E’ possibile avere il rimborso e quindi la restituzione della quota o dell’intera vacanza prenotata?
- Il Tour operator/agenzia potrà richiedere al consumatore il versamento dell’intero pacchetto turistico anche se la vacanza è stata annullata ed è stata versata solo una quota parte?
- Esiste ancora la facoltà di scelta tra il voucher con validità annuale o la restituzione integrale del prezzo?
L’art. 88 bis della legge n. 27/2020 stabilisce che:
- il tour operator, in alternativa al rimborso monetario, potrà emettere un voucher di pari importo che dovrà essere utilizzato entro un anno dall’emissione;
- oppure potrà offrire al cliente un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore a quello acquistato.
La richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata dal consumatore (allegando il titolo di viaggio) alla propria agenzia o tour operator entro 30 giorni dall’annullamento o dal rinvio dell’evento programmato o dalla data di partenza prevista verso il paese estero.
La struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione (o dal recesso), potrà:
- procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno
- oppure potrà emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Il comma 12 del medesimo art.88 bis, il quale dispone che: l’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
Ma cosa significa esattamente?
Se il Tour Operator o l’Agenzia di Viaggio scelgono il voucher da consumarsi entro l’anno devono comunicarlo al consumatore il quale ne prenderà atto e non avrà alcuna possibilità di essere rimborsato in denaro.
Unica eccezione: per i viaggi di istruzione e le gite scolastiche è previsto l’obbligo del rimborso mediante la restituzione della somma versata senza possibilità di emettere il voucher. E’ rimborsabile solo il viaggio avente ad oggetto la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, quindi per gli studenti delle classi dell’ultimo anno.
Cosa accade per i viaggi aerei?
Anche in questo caso, come per i viaggi turistici, la scelta è rimessa al vettore.
La legge 24 aprile 2020 n. 27 prevede che se il vettore opta per il voucher con validità annuale lo dovrà comunicarlo al consumatore il quale ne prenderà atto e non avrà alcuna possibilità di scegliere di essere rimborsato in denaro.
In questi mesi di incertezza alcune compagnie aeree, avevano consentito ai propri clienti di riscuotere il rimborso in denaro. Tra queste ci sono Alitalia, Lufthansa, ma anche RyanAir ed EasyJet. Il rischio è che con la legge che è già entrata in vigore alcuni di questi vettori possano cambiare idea e proporre il voucher rendendolo così obbligatorio.
E se un consumatore ha prenotato un volo per luglio, agosto o settembre e così via, ma decide di non partire?
In questo caso, trattasi di una rinuncia volontaria al viaggio e non riconosce automaticamente il diritto al rimborso o al voucher.
Valgono quindi le regole ordinarie e dipende da cosa si è acquistato.
- Se la tariffa è rimborsabile o flessibile, è possibile richiedere il rimborso o la modifica del biglietto, alle condizioni della tariffa.
- Se invece la tariffa non è rimborsabile/modificabile, come accade nei voli low cost, in caso di rinuncia si perdono i soldi versati ed eventualmente saranno restituite le tasse aeroportuali se non è stato effettuato il check in.
Questo è lo stato delle cose e dato che l’emergenza non si è ancora conclusa, non resta che attendere i successivi sviluppi, che ci auguriamo questa volta tempestivi e positivi verso il consumatore.
Articolo dell’Avv. Stella Anastasi e dell’Avv. Elisa Fornaciari