Costi di cessazione: il gestore può davvero richiederli?

La risposta è no, o almeno non sempre.

Dal 2012, con l’entrata in vigore del decreto Bersani-bis, è stato vietato agli operatori telefonici di applicare penali per il recesso anticipato da un contratto di telefonia, internet o TV. Questo significa che puoi disdire il tuo abbonamento in qualsiasi momento, senza dover pagare costi aggiuntivi oltre a quelli per i servizi effettivamente fruiti.

Tuttavia, il decreto ammette la possibilità per il gestore di richiedere il rimborso dei costi vivi sostenuti per la disattivazione della linea o il passaggio ad altro operatore. Si tratta di spese effettivamente sostenute dall’operatore, come ad esempio quelle per la gestione della pratica di recesso o l’invio di un tecnico per la dismissione del servizio.

Come tutelarsi dai costi di cessazione non dovuti:

  • Verifica il tuo contratto: Le condizioni relative ai costi di cessazione dovrebbero essere specificate nel tuo contratto. Assicurati di leggerle attentamente prima di recedere.
  • Conserva la documentazione: Quando richiedi la disdetta, conserva la copia della tua richiesta e di ogni altra comunicazione con il gestore. In caso di contestazioni, questa documentazione potrà esserti utile.
  • Contesta gli addebiti non dovuti: Se ritieni di aver ricevuto un addebito ingiustificato per la cessazione del tuo servizio, puoi contestare il costo al gestore. In caso di mancato riscontro, puoi rivolgerti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) o alle associazioni dei consumatori.

In sintesi:

  • La disdetta del contratto è sempre gratuita.
  • Il gestore può richiedere solo il rimborso dei costi vivi sostenuti per la cessazione del servizio.
  • In caso di dubbi o contestazioni, conserva la documentazione e rivolgiti alle autorità competenti.

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