Buoni fruttiferi postali cointestati: finalmente sciolto il nodo della riscossione

A cura dell’Avv. Stella Anastasi (Milano) e dell’Avv. Elisa Fornaciari (Arezzo)

 

La sentenza n. 24639 del 2021 (di cui si può visionare il testo cliccando sull’icona in calce all’articolo) della Corte di Cassazione si è pronunciata a favore dei possessori di buoni fruttiferi postali con apposta la clausola “pari facoltà di rimborsi (o pfr), formulando il seguente principio di diritto: “In caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento”.

Accade spesso che molti Uffici Postali si rifiutino di pagare il Buono fruttifero postale ad uno solo dei cointestatari (erede o non erede), in assenza di una quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.

La sentenza della Cassazione è in linea con le decisioni già emesse dal Collegio di Coordinamento dell’ABF, ad esempio con la decisione n. 22747/2019 che ribadiscono la piena validità dei dati risultanti sul testo del buono ed in ogni caso la rimborsabilità a vista dei buoni stessi.

La pronuncia n. 24639 del 2021 è la prima su questa questione così controversa.

Tuttavia sarebbe stato opportuno che ci fosse stata una rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ma ciò non è avvenuto e si potrebbe verificare l’ipotesi di nuovi contrasti all’interno della Corte di Cassazione tra sezioni semplici che potrebbe generare nuovo contenziosi in materia e non chiudere questa annosa questione.

 

Leggi qui il testo della sentenza n. 24639 del 2021: Cassazione – bpf con pari facoltà di rimborso

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