Credito al consumo: con l’estinzione anticipata il consumatore ha sempre diritto alla riduzione del costo totale del credito
a cura di Maria Stella Anastasi
Con Sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale si è espressa in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento. In particolare la Corte ha dichiarato che il diritto alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.
Per effetto della Sentenza, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Vi era stata, infatti, una richiesta di chiarimento sulla direttiva comunitaria risalente al 2010, che ha stabilito il principio secondo il quale, in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, quest’ultimo ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
La confusione ruotava soprattutto intorno alla questione della retroattività di quella decisione e proprio su questo punto la Corte Costituzionale ha dato ragione al consumatore su tutta la linea. Perché il governo Draghi ha recepito la sentenza della Corte di Bruxelles a partire dal 23 luglio 2021, escludendone però la retroattività non solo dal 2010, ma pure dal 2019, quando era già arrivata la sentenza dei giudici del
Lussemburgo. La suprema corte italiana ha dichiarato l’incostituzionalità della normativa italiana nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore ravvisando “una violazione dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”.
Inoltre, in caso di restituzione anticipata del finanziamento, “il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto”, per citare testualmente la sentenza.
Alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi i antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Cosa possono chiedere i consumatori
Prima di decidere se optare per l’estinzione anticipata è consigliabile per il consumatore calcolare la quota che dovrà restituire, partendo da quanto riportato nel prospetto relativo alla situazione del finanziamento.
Il documento, infatti, indica l’ammontare delle quote di capitale residuo e interessi che si devono ancora corrispondere. La lettura consentirà di comprendere la convenienza o meno dell’estinzione, che sarà tanto maggiore quanto più si è nella fase iniziale del finanziamento e vi sono ancora molti interessi da corrispondere.
I consumatori sottoscrittori di un contratto di finanziamento che hanno estinto anticipatamente il contratto negli anni scorsi hanno la possibilità di far verificare se la finanziaria ha restituito loro correttamente la quota proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito e, quindi, ad esempio anche
le quote delle commissioni pagate e non godute.
E ciò perché la sentenza della Corte Costituzionale ha valore retroattivo.
Di conseguenza invitiamo i consumatori a rivolgersi ad Assoconfam per verificare se tali importi siano stati loro correttamente restituiti ed essere coadiuvati nel recupero delle somme eventualmente non restituite e ad inviarci tutta la documentazione in loro possesso a: info@assoconfam.it.
I nostri legali valuteranno caso per caso la giusta strada da percorrere per ottenere le tutele previste alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale.
Fonte: Prestitionline.it