I genitori lavoratori dipendenti sia pubblici che privati (anche Co.co.co, partite Iva, iscritti alla gestione separata Inps), fino al 31 luglio 2020 possono usufruire del congedo parentale speciale, per un periodo complessivo continuativo o frazionato, non superiore a 30 giorni al 50% della retribuzione.
La fruizione del congedo, non può essere riconosciuta ad entrambi: è quindi alternativa e spetta ad uno solo dei genitori, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità ne’ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Il congedo va chiesto al proprio datore di lavoro.
Le pratiche verranno gestite attraversi il sito Internet dell’Inps e siamo in attesa delle relative istruzioni.
Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.
A cura dell’Avv. Elisa Fornaciari