La scadenza del 1 marzo del pagamento del conguaglio dell’IMU relativo all’anno 2020 ha preso alla sprovvista molti contribuenti.
Ai comuni era stato concesso più tempo per approvare le aliquote e i regolamenti della nuova IMU, con il conseguente rinvio della scadenza per pagare il conguaglio della tassa sulla casa al 1 marzo, grazie alla legge di conversione decreto di proroga dello stato d’emergenza Covid-19.
Le nuove aliquote approvate dai comuni, con le corrispondenti delibere, sono presenti sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef al seguente link: https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/dati/download.htm?anno=2020
Per il calcolo della “mini Imu”, bisogna attenersi alle regole che si seguono per il calcolo delle rate Imu. Ovvero si parte dalla rendita catastale rivalutata del 5% (che costituisce la base imponibile), si moltiplica la rendita rivalutata per il coefficiente di ogni immobile e al risultato così ottenuto si applicano le aliquote 2020 deliberate da ogni comune. Il conguaglio sarà uguale alla differenza tra l’Imu dovuta e quella già corrisposta nel 2020.
Cosa succede se l’Imu dovuta è inferiore a quella versata? Se l’Imu dovuta con le nuove aliquote è inferiore a quella versata nel 2021 si può presentare domanda di rimborso al comune dove è ubicato l’immobile.
Per quanto riguarda il ravvedimento operoso per chi paga in ritardo oltre i 14 giorni dalla scadenza ed entro i 90 giorni la sanzione va dal 15% al 30%.