PROROGA E REMISSIONE IN TERMINI DEFINIZIONE AGEVOLATA QUATER

Grazie alla legge di conversione del solito decreto annuale recante le “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, cosiddetto Milleproroghe (legge n. 18/2024), sono stati differiti (sarebbe più corretto dire che c’è stata una remissione in termini vista l’inefficacia dell’effetto decadenziale legato al mancato pagamento delle rate) al 15 marzo 2024, i termini ultimi di versamento della rate della definizione agevolata delle cartelle, con originaria scadenza 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), 30 novembre 2023 (seconda rata) e 28 febbraio 2024 (terza rata).

Conseguentemente alla mancata modifica della previsione normativa relativa all’applicazione del termine massimo di tolleranza di cinque giorni, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il termine ultimo del 20 marzo 2024.

La proroga dei termini con remissione in bonis e spostamento della scadenza delle rate al 15 marzo 2024, si applica espressamente anche alle prime due rate della definizione agevolata per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023, residenti nei territori indicati nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023 (il decreto “Alluvione”), che originariamente scadevano il 31 gennaio 2024 ed il 28 febbraio 2024.

Restano ferme tutte le previsioni precedenti ed in particolare, si conferma quanto già previsto nella “Comunicazione delle Somme Dovute” ricevuta dal contribuente e nelle circolari e nelle FAQ pubblicate sul sito web di Agenzia delle entrate-Riscossione:

  • il pagamento andrà effettuato utilizzando esclusivamente gli stessi moduli allegati alla “Comunicazione delle Somme Dovute”, indipendentemente dalla scadenza già trascorsa indicata sugli stessi. Non si dovrà richiedere, quindi, alcun nuovo/aggiornato bollettino PagoPa;
  • in caso di pagamento non effettuato entro il nuovo termine ultimo del 20 marzo 2024 di tutte e tre le rate eventualmente non pagate, verranno meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo;
  • restano inalterate le possibili modalità di pagamento dei bollettini: in banca direttamente presso gli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con internet banking ovvero allo sportello; agli uffici postali (con carta o in contanti entro i limiti di legge); dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica abilitati; sul portale dell’ Agenzia delle entrate-Riscossione mediante accesso all’area riservata o mediante il servizio in area pubblica equipay all’indirizzo https://pagaonline.agenziaentrateriscossione.gov.it/Pagamenti/pages/view.xhtml; scaricando e registrandosi sull’App Equiclick e tramite la piattaforma PagoPa;
  • da ricordare che il pagamento diretto presso gli sportelli delle sedi di Agenzia delle entrate-Riscossione richiede la prenotazione di un appuntamento e la mancata fissazione dello stesso entro il termine ultimo per il saldo delle rate non fa venir meno l’effetto decadenziale connesso al mancato tempestivo saldo.

Nel caso in cui non si abbia più la “Comunicazione delle Somme Dovute” e/o i moduli di pagamento allegati alla stessa, è sempre possibile scaricarne/riceverne una copia selezionando il relativo servizio alla pagina web https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/ sia accedendo direttamente nell’area riservata con SPID o CIE, sia inviando una richiesta dall’area pubblica con allegata copia di un documento di riconoscimento e ricevendo la documentazione successivamente all’indirizzo mail indicato (facendo attenzione perché a volte i messaggi sono categorizzati come posta indesiderata), senza necessità quindi di pin e password.

Anche per la remissioni in termini è utilizzabile il servizio Conti-Tu, ovvero la possibilità, collegandosi all’indirizzo https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/richiestaPiano.do in area pubblica, di richiedere un ricalcolo delle rate, selezionando per il pagamento solo alcune delle cartelle inizialmente ammesse alla definizione agevolata e per le quali era stato concesso lo sgravio. Sarà sufficiente inserire, oltre ai propri dati ed al numero della “Comunicazione delle Somme Dovute”, i numeri delle cartelle che si intende continuare a pagare. Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l’importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate debitamente ricalcolati. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla “Rottamazione-Quater” presentata. Completata la procedura, si potranno scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche alla mail indicata. I moduli riporteranno l’importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi eliminati dal piano di pagamento. Per ciascuna “Comunicazione delle somme dovute” sarà possibile modificare il piano dei pagamenti (sempre inteso come esclusione di una o più cartelle o avvisi), fino ad un massimo di 10 volte.

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